Art. 13.

                    Ammissione alle prove scritte

    In  considerazione  del  fatto  che  il Consiglio superiore della
magistratura, con delibere del 17 giugno 2004 e del 23 marzo 2005, ha
stabilito  l'ammissione  con  riserva  alla preselezione di tutti gli
aspiranti, si procedera' alla verifica del possesso dei requisiti per
l'ammissione  al  concorso  per  uditore  giudiziario solamente per i
candidati   utilmente   collocati   nella   graduatoria  della  prova
preliminare,  nonche'  per  i candidati ammessi di diritto alle prove
scritte.
    Coloro  che,  a  seguito  della  verifica dei requisiti di cui al
precedente  comma,  saranno  esclusi  dal  concorso  con delibera del
Consiglio  superiore  della  magistratura,  saranno,  di conseguenza,
esclusi  dal  prosieguo  delle  prove,  come  previsto  dal  bando di
concorso  di  cui  al  decreto  ministeriale 28 febbraio 2004 e dalla
normativa generale in materia di concorso per uditore giudiziario.
    All'esito  delle  predette  operazioni  i  candidati ammessi alle
prove scritte riceveranno comunicazione, almeno quindici giorni prima
dello  svolgimento  delle stesse, mediante pubblicazione del relativo
elenco  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» del 16 dicembre 2005.