Art. 9.

              Candidati non aventi diritto all'esonero

    I candidati per i quali il Consiglio superiore della magistratura
ha  deliberato non avere diritto all'esonero dalla prova preliminare,
sono  convocati  a  sostenere  la  prova  medesima  secondo  l'ordine
alfabetico previsto nel calendario di cui all'art. 5.
    Ai  predetti  candidati  sara' data comunicazione, singolarmente,
della  eventuale  delibera del Consiglio superiore della magistratura
che dispone non avere diritto all'esonero dalla prova preliminare.