Art. 9. Candidati non aventi diritto all'esonero I candidati per i quali il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato non avere diritto all'esonero dalla prova preliminare, sono convocati a sostenere la prova medesima secondo l'ordine alfabetico previsto nel calendario di cui all'art. 5. Ai predetti candidati sara' data comunicazione, singolarmente, della eventuale delibera del Consiglio superiore della magistratura che dispone non avere diritto all'esonero dalla prova preliminare.