Art. 5.

                             Esclusioni

    Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
      a) stranieri  che  non hanno allegato alla domanda il titolo di
laurea  tradotto  e  la relativa dichiarazione di valore nel caso non
siano inseriti in accordi universitari internazionali;
      b) candidati  la cui domanda sia stata inoltrata in altra forma
rispetto alla procedura on-line indicata;
      c) italiani  che  non hanno effettuato il pagamento della tassa
di partecipazione al concorso entro la data di scadenza.
    L'Amministrazione   puo'   disporre  in  ogni  momento,  fino  al
provvedimento  di nomina dei vincitori, l'esclusione dai concorsi per
difetto dei requisiti prescritti.
    L'esclusione e' disposta con decreto rettorale motivato del quale
sara' data integrale comunicazione all'interessato.
    Sara'   inoltre  disposta  la  decadenza  dei  candidati  di  cui
eventualmente  risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste
nella domanda di partecipazione al concorso.