Art. 5. Esclusioni Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati: a) stranieri che non hanno allegato alla domanda il titolo di laurea tradotto e la relativa dichiarazione di valore nel caso non siano inseriti in accordi universitari internazionali; b) candidati la cui domanda sia stata inoltrata in altra forma rispetto alla procedura on-line indicata; c) italiani che non hanno effettuato il pagamento della tassa di partecipazione al concorso entro la data di scadenza. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino al provvedimento di nomina dei vincitori, l'esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione e' disposta con decreto rettorale motivato del quale sara' data integrale comunicazione all'interessato. Sara' inoltre disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso.