Art. 6. Prove di ammissione Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere. La commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo di 100 punti per la valutazione dei titoli e delle prove concorsuali. Il punteggio massimo attribuito alla valutazione dei titoli e' indicato nella scheda di ciascun corso di dottorato per l'esame di ammissione. L'idoneita' al concorso si consegue con un punteggio minimo di 60/100. Il punteggio minimo per essere ammessi all'orale nonche' il punteggio di ciascuna prova nel caso di concorsi che prevedano scritto e orale sara' stabilito dalla commissione giudicatrice. L'eventuale prova scritta dovra' essere svolta da tutti i candidati, di norma in lingua italiana. Le date delle prove di ammissione saranno rese pubbliche con almeno quindici giorni di anticipo attraverso una delle seguenti modalita': pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Ateneo consultabile al seguente indirizzo: http://www2.uniroma2.it/bollettinoateneo/indicebollettinoufficialeate neo.shtml pubblicazione sul sito internet dell'Universita' dedicato ai dottorati di ricerca disponibile al seguente indirizzo: http://www.uniroma2.it/dottorato/prove.htm Qualora il concorso preveda il tema e il colloquio la data prevista per quest'ultimo sara' comunicata dalla commissione giudicatrice ai candidati all'atto dello svolgimento della prova scritta. Non sono previsti termini di preavviso tra la prova scritta e il colloquio.