Art. 10.

                           BORSE DI STUDIO

    Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione esaminatrice,
su domanda dell'avente titolo.
    Qualora  l'avente titolo rinunci alla borsa di dottorato subentra
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
    In  presenza  di  una  o  piu' borse di studio finanziate da enti
esterni,  i  candidati possono scegliere di quale fruire in relazione
alla  loro posizione nella graduatoria generale di merito. Qualora la
borsa  finanziata da enti esterni vincoli l'erogazione della stessa a
specifiche   tematiche  di  tesi,  il  candidato  puo'  scegliere  se
accettare la borsa o rinunciarvi.
    L'importo annuo della borsa di studio ammonta a euro 10.561,54 al
lordo  di  eventuali  oneri  a  carico  del dottorando previsti dalla
normativa vigente (1).
    Le   somme  vengono  erogate,  di  norma,  a  cadenza  bimestrale
anticipata,  salvo  recupero  di eventuale indebito per le ipotesi di
esclusione o sospensione del dottorando.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    La  borsa di studio e' aumentata del 50% per eventuali periodi di
permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal collegio dei
docenti.
    Previo   mantenimento   dei   requisiti   di  merito,  la  durata
dell'erogazione e' pari all'intera durata del dottorato.
    Le  sospensioni  della  frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.