Art. 7.
                      Commissioni esaminatrici
    Le  Commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di  ricerca  sono  formate  e  nominate in conformita' alla normativa
vigente.
    La  commissione  esaminatrice attribuisce a ogni candidato fino a
40  punti  per  la valutazione dei titoli - in conformita' ai criteri
determinati  dal  Collegio  dei  docenti  del dottorato - e fino a 60
punti per le due prove.
    E'  ammesso  alla  prova  orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 20/30.
    Il  colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 20/30.
    In caso di diversa valutazione da parte dei commissari, ognuno di
essi  attribuisce  al  candidato  per  ciascuna prova fino a 1/n . 30
punti, dove n e' pari al numero dei membri della commissione.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno  riportati  nella  prova  stessa. L'elenco, sottoscritto dal
Presidente  e  dal  Segretario  della  commissione,  e'  affisso  nel
medesimo  giorno  nell'albo  della facolta' o del dipartimento presso
cui si e' svolta la prova.
    Al   termine  della  prova  d'esame  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito sulla base della somma dei punteggi
ottenuti  dai  candidati nella valutazione dei titoli e nelle singole
prove.
    La  graduatoria  generale  di  merito  verra' pubblicata all'albo
della  Divisione  Segreterie  studenti,  in via S. Sofia n. 9/1 e sul
sito  Internet dell'Ateneo entro trenta giorni dalla data della prova
orale.