Art. 7. Commissioni esaminatrici Le Commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono formate e nominate in conformita' alla normativa vigente. La commissione esaminatrice attribuisce a ogni candidato fino a 40 punti per la valutazione dei titoli - in conformita' ai criteri determinati dal Collegio dei docenti del dottorato - e fino a 60 punti per le due prove. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 20/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 20/30. In caso di diversa valutazione da parte dei commissari, ognuno di essi attribuisce al candidato per ciascuna prova fino a 1/n . 30 punti, dove n e' pari al numero dei membri della commissione. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Al termine della prova d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nelle singole prove. La graduatoria generale di merito verra' pubblicata all'albo della Divisione Segreterie studenti, in via S. Sofia n. 9/1 e sul sito Internet dell'Ateneo entro trenta giorni dalla data della prova orale.