Art. 8.
                         Ammissione ai corsi
    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro   accettazione   entro   8   giorni  dalla  pubblicazione  della
graduatoria   da  parte  dell'Ufficio  Dottorati,  master,  corsi  di
perfezionamento  e  studenti  stranieri.  In  tal caso subentra altro
candidato  secondo  l'ordine  di  merito.  Lo  stesso  accade qualora
qualcuno  degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso.
Qualora  il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di borse
di studio, e' tenuto alla loro restituzione.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    In  mancanza  di  candidati  idonei nell'ambito di un corso della
Scuola di dottorato i corrispondenti posti e borse di studio potranno
essere  assegnati  ai  candidati  risultati  idonei  in  altro corso,
secondo i criteri determinati dal consiglio direttivo della scuola.
    Sono ammessi al dottorato in soprannumero, senza borsa di studio,
nel  limite  della  meta'  dei  posti  istituiti  con  arrotondamento
all'unita' per eccesso:
      a) i  titolari  di  assegni  per la collaborazione alla ricerca
presso  l'Universita' degli studi di Milano o presso sedi consorziate
che risultino idonei nella graduatoria generale di merito;
      b) i cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano
superato le prove d'esame;
      c) i  dipendenti  di  enti  pubblici  e  privati  con  i  quali
l'Universita'   abbia  stipulato  convenzioni  di  collaborazione  in
conformita'  alle disposizioni del regolamento dei corsi di dottorato
di ricerca.