Art. 10. Requisiti psico-fisici 1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati. 2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica, dovranno presentare un certificato, con data non anteriore a giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. 3. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi selettive e l'esclusione dalla procedura se non verra' presentato entro il 24 ottobre 2005, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 4. La positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione dalla selezione. 5. I candidati saranno sottoposti a visita: a) neurologica; b) psichiatrica; c) otorinolaringoiatrica; d) oculistica; e) odontostomatologica; f) ginecologica. 6. I candidati, all'atto della visita medica, devono, comunque, avere: a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini; b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne; c) acutezza visiva: - uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 3 diottrie anche in un solo occhio; - campo visivo e motilita' oculare normale; d) visione binoculare; e) senso cromatico normale alle matassine colorate. 7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica, muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali». 8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra' effettuata con lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto». 9. Saranno cause di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, saranno considerati idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti parametri: a) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB; b) bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%. 11. Saranno, inoltre, cause di inidoneita' i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, l'uso di sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test tossicologici. 12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. Non sono ammesse, comunque, protesi mobili. 13. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami: a) radiografia del torace; b) dell'urina ed ematochimici; c) elettrocardiografico e visita cardiologica; d) test psico-clinici. 14. I candidati saranno, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 15. I candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli accertamenti di cui ai precedenti commi 6, 11 e 12, saranno subito dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale giudizio, non e' ammessa visita di revisione. 16. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, i candidati di sesso femminile dovranno produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che esclude la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata sara', allo scopo sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 17. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risulteranno positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non potra' procedere agli accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate saranno, pertanto, escluse dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data che sara' comunicata all'atto della visita medica preliminare. 18. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 5.