Art. 10.
                       Requisiti psico-fisici
    1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici  hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei  profili  sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155,   e,   prima  dello  svolgimento  dei  lavori  di  rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
    2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia  di  finanza,  per  sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica,  dovranno  presentare  un  certificato,  con  data  non
anteriore   a  giorni  sessanta,  attestante  l'effettuazione  ed  il
risultato  dell'accertamento  per  i  markers dell'epatite B e C, sia
antigeni  che  anticorpali,  rilasciato  da  una  struttura sanitaria
pubblica,  anche  militare,  o  privata convenzionata con il Servizio
sanitario nazionale.
    3.  La  mancata  presentazione  di detto certificato determinera'
l'ammissione  con riserva del candidato alle ulteriori fasi selettive
e  l'esclusione  dalla  procedura  se  non verra' presentato entro il
24 ottobre 2005, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
    4.   La   positivita'   al   suddetto   accertamento  comportera'
l'esclusione dalla selezione.
    5. I candidati saranno sottoposti a visita:
      a) neurologica;
      b) psichiatrica;
      c) otorinolaringoiatrica;
      d) oculistica;
      e) odontostomatologica;
      f) ginecologica.
    6.  I  candidati, all'atto della visita medica, devono, comunque,
avere:
      a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini;
      b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne;
      c) acutezza visiva:
        - uguale  o  superiore  a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile con correzione non
superiore alle 3 diottrie anche in un solo occhio;
        - campo visivo e motilita' oculare normale;
      d) visione binoculare;
      e) senso cromatico normale alle matassine colorate.
    7.  I  candidati  con  vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica, muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
    8.  La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
    9.  Saranno  cause  di  inidoneita' le malattie dell'occhio e dei
suoi  annessi  che  possano  pregiudicare  la  completa funzionalita'
visiva.
    10.  Per quanto riguarda la funzione uditiva, saranno considerati
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  non sia superiore ai seguenti
parametri:
      a) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
      b) bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
    11.  Saranno,  inoltre,  cause  di  inidoneita'  i disturbi della
parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia), anche se in forma lieve,
l'uso  di  sostanze  psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
    12.  La  dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti   almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella  funzione
masticatoria;  i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di  due  coppie  masticatorie  contrapposte.  La protesi efficiente e
tollerata  va  considerata  sostitutiva  del dente mancante. Non sono
ammesse, comunque, protesi mobili.
    13. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
      a) radiografia del torace;
      b) dell'urina ed ematochimici;
      c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
      d) test psico-clinici.
    14.  I  candidati saranno, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite   specialistiche   ed  esami  strumentali  e  di  laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
    15.  I  candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli  accertamenti  di  cui  ai precedenti commi 6, 11 e 12, saranno
subito  dichiarati  non  idonei  dalla  competente  sottocommissione.
Avverso tale giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
    16. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico,  i  candidati  di sesso femminile dovranno produrre, in
sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che esclude la sussistenza
di  detto  stato.  In  assenza  del referto, la candidata sara', allo
scopo  sopraindicato,  sottoposta  al  test  di  gravidanza presso il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
    17.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite mediche,
risulteranno   positive   al  test  di  gravidanza,  sulla  base  dei
certificati  prodotti  o  degli  accertamenti svolti in quella stessa
sede,  la  competente  sottocommissione  non  potra'  procedere  agli
accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio,
a  mente  dell'art.  3,  comma  2, del decreto ministeriale 17 maggio
2000,  n. 155,  secondo  il  quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo  impedimento  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
militare.  Tali  candidate saranno, pertanto, escluse dal concorso ai
sensi  dell'art.  3,  comma  3,  del  predetto  decreto ministeriale,
laddove  lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data
che sara' comunicata all'atto della visita medica preliminare.
    18.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente articolo, gli
interessati  potranno  produrre  ricorso  secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 5.