Art. 13. Graduatoria finale 1. Al termine degli accertamenti, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), procede, secondo il punteggio riportato da ciascun candidato, alla formazione della graduatoria finale. 2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti attribuiti: a) per l'idoneita' fisica, secondo le modalita' di cui alla tabella A in allegato 3; b) per il possesso dei titoli di cui alla tabella B in allegato 3. 3. A parita' di punteggio, saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.