Art. 13.
                         Graduatoria finale
    1.  Al  termine  degli  accertamenti,  la sottocommissione di cui
all'art. 6,  comma  1,  lettera  a),  procede,  secondo  il punteggio
riportato  da  ciascun  candidato,  alla formazione della graduatoria
finale.
    2.  Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti
attribuiti:
      a) per  l'idoneita'  fisica,  secondo  le modalita' di cui alla
tabella A in allegato 3;
      b) per il possesso dei titoli di cui alla tabella B in allegato
3.
    3.  A  parita'  di  punteggio,  saranno osservate le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  quelle  di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
    4. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.