Art. 14.
                  Ammissione al corso di formazione
    1.  Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
da parte dell'Autorita' di Governo, i candidati utilmente posizionati
nella  graduatoria  finale  di cui all'art. 13 saranno convocati, nei
limiti  dei  posti  disponibili,  secondo  l'ordine  risultante dalla
graduatoria stessa, per la frequenza del corso di formazione.
    2.  Il  candidato  che  non  si presenti, entro il giorno e l'ora
fissati,    presso    l'Istituto   di   istruzione   e'   considerato
rinunciatario.
    3. Eventuali ritardi nella presentazione al corso, dovuti a cause
di  forza maggiore, comunicati via fax, entro 24 ore, sono valutati a
giudizio  discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Istituto
di  istruzione,  che potra' differire la presentazione del candidato,
purche'  il ritardo sia contenuto, improrogabilmente, entro il decimo
giorno  dall'inizio  del  corso. I giorni di assenza maturati saranno
computati  ai  fini  della  proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo  le  disposizioni vigenti. Le decisioni saranno comunicate al
candidato  tramite  il  Comando  provinciale  competente per luogo di
residenza  (ovvero  il  locale  Comando  regionale  della  Guardia di
finanza, per i residenti in Valle d'Aosta).
    4. Entro venti giorni dalla data di convocazione per la frequenza
del  corso,  il  Comando  Generale  della  Guardia  di  finanza  puo'
dichiarare  vincitori  della  procedura  di selezione altri candidati
idonei,  nell'ordine  della  graduatoria, per ricoprire posti resisi,
comunque,  disponibili,  tra  i  candidati precedentemente dichiarati
vincitori, con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo.