Art. 14. Ammissione al corso di formazione 1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, da parte dell'Autorita' di Governo, i candidati utilmente posizionati nella graduatoria finale di cui all'art. 13 saranno convocati, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa, per la frequenza del corso di formazione. 2. Il candidato che non si presenti, entro il giorno e l'ora fissati, presso l'Istituto di istruzione e' considerato rinunciatario. 3. Eventuali ritardi nella presentazione al corso, dovuti a cause di forza maggiore, comunicati via fax, entro 24 ore, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Istituto di istruzione, che potra' differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto, improrogabilmente, entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati saranno computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni saranno comunicate al candidato tramite il Comando provinciale competente per luogo di residenza (ovvero il locale Comando regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta). 4. Entro venti giorni dalla data di convocazione per la frequenza del corso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori della procedura di selezione altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili, tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori, con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo.