Art. 3. Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione va presentata a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), al Comando Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma - Appio, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione: a) idonea documentazione, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera o); b) per coloro che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, autocertificazione del foglio di congedo, per fruire dell'elevazione del limite di eta', prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b); c) per coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, siano minorenni, l'atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Sono esonerati dalla presentazione del suddetto atto gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi. 3. La domanda, da redigersi esclusivamente sull'apposito modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2 alla presente determinazione), e' disponibile presso tutti i Comandi del Corpo, nonche' sul sito internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi. 4. Non saranno prese in considerazione quelle domande che, pur inoltrate nei termini indicati, dovessero pervenire al Comando Centro di Reclutamento oltre la data di inizio delle selezioni. Le stesse verranno archiviate. 5. L'omessa sottoscrizione della domanda comportera' l'archiviazione della stessa. 6. Le domande di partecipazione alla selezione prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli interessati, per essere successivamente regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine loro comunicato dal Comando Centro di Reclutamento. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comportera' l'archiviazione della domanda di partecipazione. 7. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, dovranno essere notificati agli interessati, che potranno impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, all'Ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.