Art. 3.
                      Domanda di partecipazione
    1.  La  domanda  di  partecipazione  va presentata a mano, oppure
inviata a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno (in tal caso fa
fede  il  timbro  a data dell'ufficio postale accettante), al Comando
Centro  di  Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria
di  Porta  Furba,  n. 34  -  00181  Roma - Appio, entro trenta giorni
decorrenti  dalla data di pubblicazione della presente determinazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    2. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione:
      a) idonea  documentazione,  rilasciata  dall'amministrazione di
appartenenza  del  congiunto deceduto o reso permanentemente invalido
al   servizio,   che  attesti  il  possesso  del  requisito  previsto
dall'art. 2, comma 1, lettera o);
      b) per  coloro che hanno prestato servizio militare volontario,
di  leva  e  di  leva  prolungata,  autocertificazione  del foglio di
congedo,  per  fruire  dell'elevazione  del  limite di eta', prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b);
      c) per  coloro che, alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura, siano minorenni, l'atto di assenso, in
carta  semplice,  conforme  all'allegato  1,  che  costituisce  parte
integrante  della presente determinazione, sottoscritto da entrambi i
genitori  o  da  uno  solo,  in caso di impedimento dell'altro, o dal
tutore,  in  caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui
l'atto  sia  firmato  da  uno  solo  dei  genitori,  dovranno  essere
documentati  i  motivi  per  cui manca l'assenso dell'altro genitore.
Sono  esonerati  dalla presentazione del suddetto atto gli aspiranti,
anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi.
    3. La domanda, da redigersi esclusivamente sull'apposito modello,
riproducibile  anche  in  fotocopia  (fac-simile  in  allegato 2 alla
presente  determinazione),  e' disponibile presso tutti i Comandi del
Corpo,  nonche'  sul sito internet www.gdf.it, nella sezione relativa
ai concorsi.
    4.  Non  saranno  prese in considerazione quelle domande che, pur
inoltrate nei termini indicati, dovessero pervenire al Comando Centro
di  Reclutamento  oltre  la data di inizio delle selezioni. Le stesse
verranno archiviate.
    5.    L'omessa    sottoscrizione    della   domanda   comportera'
l'archiviazione della stessa.
    6.  Le  domande  di  partecipazione  alla  selezione prodotte nei
termini,  ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni  prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati,   per   essere   successivamente  regolarizzate,  ovvero
integrate   delle  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il
termine   loro   comunicato   dal  Comando  Centro  di  Reclutamento.
L'impossibilita',  per  qualsiasi  motivo,  di rispettare il predetto
termine, comportera' l'archiviazione della domanda di partecipazione.
    7.  I  provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente  articolo,  dovranno essere notificati agli interessati, che
potranno impugnarli, producendo ricorso:
      a) gerarchico,  all'Ispettore  per  gli  istituti di istruzione
della  Guardia  di  finanza,  ex  decreto  legislativo 30 marzo 2001,
n. 165,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  notifica,  ai  sensi
dell'art. 2,  comma 1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199;
      b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data  di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.