Art. 5.
                      Istruttoria delle domande
    1.  Tutti  i  candidati,  le  cui istanze di partecipazione siano
considerate  valide  in  quanto  complete  dei  dati  richiesti, sono
ammessi  alla  procedura con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte  della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a),
della  presente determinazione, dell'effettivo possesso dei requisiti
previsti.
    2.    L'ammissione    con    riserva    deve    intendersi   fino
all'incorporamento.
    3.  I  candidati  non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2
saranno  esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui al
comma 1 del presente articolo.
    4.  Avverso  tali  esclusioni,  gli interessati potranno produrre
ricorso:
      a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data  di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
      b) straordinario  al  Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla  predetta  data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.