Art. 5. Istruttoria delle domande 1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi alla procedura con riserva, in attesa dell'accertamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), della presente determinazione, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'incorporamento. 3. I candidati non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 saranno esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.