Art. 6.
                      Commissione giudicatrice
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione  del  Comandante  Generale  della Guardia di finanza o
dell'Autorita'   dal   medesimo  delegata,  sara'  presieduta  da  un
ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle
seguenti  sottocommissioni,  ciascuna delle quali sara' presieduta da
un ufficiale superiore del Corpo:
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti, il vaglio
delle  informazioni,  la valutazione dei titoli e la formazione della
graduatoria  finale,  costituita  da  due  ufficiali della Guardia di
finanza, membri;
      b) sottocommissione     per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale,  costituita  da  due ufficiali della Guardia di finanza
periti selettori, membri;
      c) sottocommissione   per   la   visita   medica   preliminare,
costituita  da  un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici dell'Esercito, membri;
      d) sottocommissione   per   la   visita  medica  di  revisione,
costituita  da  un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici  dell'Esercito  (di cui almeno uno di grado superiore a quello
dei  medici  della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
con anzianita' superiore), membri.
    2.  Le  sottocommissioni,  per i lavori di rispettiva competenza,
possono   avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di  personale
specializzato  e  tecnico.  La  sottocommissione di cui al precedente
comma   1,   lettera   b),   potra'   avvalersi,   altresi',  durante
l'accertamento    dell'idoneita'    attitudinale,   dell'ausilio   di
psicologi.
    3.  Gli  atti  compilati  dalle  sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
    4.  Le  sottocommissioni  possono,  durante  lo  svolgimento  dei
lavori,  avvalersi  di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.