Art. 10.

                        Riservatezza dei dati

    Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675  e  successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti  dai  candidati  saranno  raccolti  presso l'ufficio gestione
personale  dell'A.O.U.  per  le  finalita' di gestione dell'avviso di
selezione  e  saranno  trattati  presso  una banca dati automatizzata
anche  successivamente  all'eventuale  instaurazione  del rapporto di
lavoro, per finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    Il   conferimento   dei   dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere comunicate unicamente
alle  unita'  interessate  allo  svolgimento  della  selezione o alla
posizione giuridico-economica del candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui  all'articolo 13 della
citata  legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
illegittimi.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
responsabile dell'ufficio gestione del personale dell'A.O.U.
                             Il direttore generale f.f.: Renzulli