Art. 5. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni - modalita' di presentazione Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il candidato ha facolta', in sostituzione della presentazione dei documenti in originale, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta', che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica di un documento d'identita' valido del sottoscrittore. Il candidato potra' presentare le dichiarazioni di cui al presente articolo ai sensi della normativa vigente. A tal fine si allega al presente avviso apposito modulo - allegato B. La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto delle modalita' previste comporta l'invalidita' dell'atto stesso. Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio da parte dell'apposita commissione, pena la non valutazione. Per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il candidato puo' presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' in cui ne attesti la conformita' agli originali. Il candidato qualora si sia avvalso della facolta' di cui sopra, e' tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sara' eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Azienda non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato. L'Azienda non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa grave dell'amministrazione stessa. Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti e' perentorio e l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e' priva di effetto.