Art. 8. Valutazione dei titoli e prove di esame Ai titoli, valutabili dopo le prove scritte e prima della correzione dei relativi elaborati, sara' attribuito un punteggio complessivo pari a 10/30. I titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti: titoli professionali, punti 2; titoli scientifici, punti 3; titoli accademici, punti 5. Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova teorico-pratica ed una prova orale, come da programma allegato al presente decreto. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30, o equivalente, in ciascuna prova. Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verra' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle due prove. L'avviso per la presentazione alla prova orale verra' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. La prova orale non si intende superata se il candidato non avra' ottenuto una votazione di almeno 21/30, o equivalente. Le prove orali si svolgeranno in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prime due prove, della votazione conseguita nel colloquio e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.