Art. 8.

               Valutazione dei titoli e prove di esame

    Ai  titoli,  valutabili  dopo  le  prove  scritte  e  prima della
correzione  dei  relativi  elaborati,  sara'  attribuito un punteggio
complessivo pari a 10/30.
    I titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti:
      titoli professionali, punti 2;
      titoli scientifici, punti 3;
      titoli accademici, punti 5.
    Gli  esami  consisteranno  in  una  prova  scritta,  in una prova
teorico-pratica  ed  una  prova  orale, come da programma allegato al
presente decreto.
    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  una  votazione di almeno 21/30, o equivalente, in ciascuna
prova.
    Ai  candidati  che  conseguiranno  l'ammissione  alla prova orale
verra'  data  comunicazione  con  l'indicazione del voto riportato in
ciascuna  delle  due  prove. L'avviso per la presentazione alla prova
orale  verra'  dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di
quello in cui essi debbono sostenerla.
    La  prova orale non si intende superata se il candidato non avra'
ottenuto una votazione di almeno 21/30, o equivalente.
    Le  prove  orali si svolgeranno in un'aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
    Al   termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.
    Il  punteggio  finale  e'  dato  dalla somma della media dei voti
conseguiti  nelle  prime  due  prove,  della votazione conseguita nel
colloquio e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.