Art. 9.

                   Preferenze a parita' di merito

    Per  l'identificazione  delle  categorie  di  cittadini  che  nei
pubblici  concorsi  hanno preferenza, a parita' di merito e a parita'
di  titoli,  si  rinvia a quanto previsto dall'art. 5 del decreto del
Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ad esclusione del
criterio   della  maggiore  eta',  per  effetto  di  quanto  previsto
dall'art. 3,  comma 7,  della legge 127/97 e successive modificazioni
ed  integrazioni.  A  parita'  di  punteggio  e titoli preferenziali,
l'amministrazione dara' precedenza al candidato che:
      a) abbia prestato servizio presso Universita' senza demerito;
      b) abbia riportato il maggiore punteggio nelle prove scritte.
    I  candidati  che  abbiano  superato  la prova orale dovranno far
pervenire  a  questo  Ateneo  entro il termine perentorio di quindici
giorni,  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  in cui hanno
sostenuto  la prova orale, i documenti, in carta semplice, attestanti
il  possesso  dei  titoli  di  preferenza  a  parita' di merito. Tali
documenti possono essere prodotti in originale o in copia autenticata
o  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con dichiarazioni sostitutive.