Art. 9.

                       Assunzione in servizio

    I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai
sensi  dell'art. 16  del Contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico  ed  amministrativo  del  Comparto  Universita', un contratto
individuale  finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
    Il  rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle
normative comunitarie.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di  risoluzione  e per i termini di preavviso. E' in ogni modo
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
    Ai  nuovi  assunti  sara'  corrisposto  il  trattamento economico
iniziale  spettante  alla  categoria  C, posizione economica 1, oltre
agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
    Il  periodo  di  prova  ha  la  durata  di tre mesi. Decorso tale
periodo  senza  che  il  rapporto  di lavoro sia stato risolto da una
delle  parti,  il  dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.
    L'Amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria  di  merito  al  fine  di  procedere  alla  copertura  di
ulteriori  posti  vacanti  a  tempo  indeterminato, con articolazione
dell'orario  a  tempo  pieno o parziale, nel rispetto dell'equilibrio
finanziario  e  di  bilancio.  Si riserva altresi' la possibilita' di
procedere  ad  assunzioni  a  tempo  determinato,  senza  pregiudizio
rispetto   all'esercizio  della  facolta'  precedente,  nel  rispetto
dell'equilibrio   finanziario   e   di  bilancio.  L'esercizio  delle
riservate  facolta'  avviene  senza  pregiudizio  alla  posizione  in
graduatoria,  con  prevalenza  dell'assunzione  a tempo indeterminato
rispetto   a   quella   a   tempo   determinato   e,   in  subordine,
dell'assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.