Art. 2. A c c e s s o 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, in possesso di diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento o di Laurea Magistrale/Laurea Specialistica, oppure di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso di laurea di durata triennale. 2. I cittadini stranieri in possesso di titolo accademico che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. Il Collegio dei docenti del dottorato di ricerca deliberera' sull'equipollenza del titolo accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione al concorso del dottorato prescelto. In questo caso i candidati dovranno allegare i documenti utili al fine di consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola e precisamente: il titolo accademico, il certificato di laurea con esami e votazioni, la dichiarazione di valore. I documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese al cui ordinamento appartenga l'istituzione che lo ha rilasciato. 3. Le medesime disposizioni riportate al precedente comma 2 valgono per i cittadini italiani in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una laurea italiana. 4. I candidati che alla data di scadenza non abbiano ancora conseguito il titolo accademico che da' diritto all'ammissione, dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita', che detto titolo sara' conseguito entro il giorno precedente a quello previsto per la prima prova scritta di ammissione al corrispondente dottorato di ricerca. In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con riserva»; i candidati saranno tenuti a presentare alla Commissione, pena la decadenza, il relativo certificato di conseguimento del titolo, ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000), il giorno dello svolgimento della prima prova. 5. E' richiesta la conoscenza della lingua inglese. 6. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca i titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6 della legge 449/97 e successive modificazioni ed integrazioni, per il numero dei posti riservati per il corso di dottorato, come specificato all'art. 1 del presente bando, a condizione che riguardi la stessa area/ settore scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni. Qualora siano risultati idonei, possono essere ammessi in soprannumero senza borsa di studio e nel numero massimo indicato nel presente bando. 7. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca i cittadini non comunitari residenti all'estero, per il numero dei posti riservati per il corso di dottorato, come specificato all'art. 1 del presente bando. Qualora siano risultati idonei possono essere ammessi in soprannumero senza borsa di studio e nel numero massimo indicato nel presente bando. 8. I nominativi degli studenti che copriranno i posti presso le Universita' Europee consorziate saranno comunicati all'Universita' degli studi della Basilicata, sede amministrativa del dottorato, secondo quanto previsto dalla Convenzione. L'Universita' puo' escludere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, i candidati che risultino privi dei requisiti richiesti.