Art. 6. A m m i s s i o n e I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per il corso di dottorato. Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione che dovra' essere espressa entro otto giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, o, nel caso di dichiarazioni mendaci, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui il candidato e' collocato utilmente in piu' graduatorie dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I titolari di assegni di ricerca di cui alla legge 449/97, qualora risultati idonei, sono ammessi in soprannumero e senza borsa di studio al corso di dottorato di ricerca, anche se il corso prosegue oltre il periodo di godimento dell'assegno, nel limite dei posti indicati nel presente bando. I cittadini non comunitari residenti all'estero, qualora risultati idonei, saranno ammessi in soprannumero e senza borsa di studio al corso di dottorato di ricerca, nel limite dei posti indicati nel presente bando. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti (ai sensi del secondo periodo dell'art. 52, comma 57, legge 448 del 28 dicembre 2001). I dottorandi ammessi ad un dottorato di ricerca che abbiano fruito in precedenza, anche per un solo anno, di altre borse di studio per dottorato di ricerca, non possono fruirne una seconda volta. Gli iscritti ad una scuola di specializzazione ed ammessi al dottorato di ricerca hanno l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato.