Art. 8.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio,  il cui numero e' indicato per il corso di
dottorato  al  precedente  art. 1,  sono assegnate previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria.
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e 9 aprile 2001.
    L'importo annuale della borsa e' di Euro 10.562,00.
    La  durata  della  borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso.   Il   pagamento   della  borsa  avviene  in  rate  bimestrali
posticipate,   previa   attestazione   di  frequenza  rilasciata  dal
Coordinatore del corso.
    L'importo  della  borsa  di studio e' aumentato per il periodo di
soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50%. Tale periodo
non  puo' essere superiore alla meta' dell'intera durata del corso di
dottorato e non inferiore a sei mesi.
    In  caso  di  mancata  corresponsione  di  una  rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.