Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1.  Possono partecipare ai concorsi di cui al precedente articolo
1,  comma  1, i concorrenti che, alla data di scadenza del termine di
presentazione  delle  domande  di partecipazione al concorso siano in
possesso dei seguenti requisiti:
      a. cittadinanza italiana;
      b.  eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore
a trenta anni;
      c. godimento dei diritti civili e politici;
      d. diploma di istruzione secondaria di primo grado;
      e.  assenza  di  sentenze  penali  di  condanna per delitti non
colposi,  anche  ai  sensi  degli  articoli  444  e 445 del codice di
procedura  penale,  di  procedimenti  disciplinari  conclusi  con  il
licenziamento    dal    lavoro    alle    dipendenze   di   pubbliche
amministrazioni;
      f.  assenza  di  procedimenti  penali  pendenti per delitti non
colposi;
      g.  assenza  di  provvedimenti di proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio  da  precedenti arruolamenti nelle Forze Armate, secondo le
normative  vigenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
      h.  idoneita' fisica per l'accesso in qualita' di atleta ovvero
di  istruttore  ed  assenza dalle imperfezioni ed infermita' previste
dall'elenco allegato al decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e,
successive modificazioni;
      i.  esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool,  per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanze
stupefacenti,  nonche'  per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
      j.  requisiti  morali  e di condotta previsti dall'articolo 35,
comma  6,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni.
    2.  Gli aspiranti atleti, oltre ai suddetti requisiti ed a quelli
indicati   all'art.   1,  comma  1,  devono  avere  conseguito  nella
disciplina/specialita'  prescelta,  risultati  agonistici  almeno  di
livello  nazionale  certificati dal CONI o dalle federazioni sportive
nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate
al CONI, dal Comitato sportivo militare.
    3.  Nei  confronti  dei  candidati che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risultassero in difetto di uno o piu' requisiti tra
quelli   previsti   dal   presente   decreto   sara'   disposta,  con
provvedimento  adottato  dalla  Direzione  Generale  per il Personale
Militare,  l'esclusione  dalla  procedura  concorsuale o la decadenza
dalla  ferma, se gia' presentatisi presso gli Enti all'uopo designati
da ogni singola Forza Armata.
    I  requisiti  di partecipazione di cui ai precedenti commi devono
essere  posseduti  alla data di scadenza del termine di presentazione
delle  domande  di  partecipazione  al  concorso  e  mantenuti, fatta
eccezione  per  il  requisito  dell'eta', fino alla data di effettiva
immissione nella ferma prefissata quadriennale nell'Esercito.
    4.  Non  possono  partecipare  ai presenti concorsi i militari in
sevizio permanente nella Forza Armata.