Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami», decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del
decreto-legge  21 aprile  1995,  n. 120, convertito con modificazioni
dalla  legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di ricusazione di
commissari.
    Decorso  tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
      Roma, 28 ottobre 2005
                                             Il rettore: Figura