Art. 11.

                           Borse di studio

    Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate secondo l'ordine
definito  nelle  rispettive  graduatorie  di  merito  formulate dalle
commissioni giudicatrici.
    Il  numero  delle  borse di studio indicate nel predetto articolo
potra'  subire  un  incremento qualora, prima dell'espletamento delle
procedure   concorsuali,  vengano  attivati  nuovi  posti  aggiuntivi
finanziati  da  enti  esterni  o  un  decremento  qualora non vengano
confermate  le  convenzioni  relative  alle  borse finanziate da enti
esterni.   L'eventuale  decremento  delle  borse  di  studio  esterne
comporta anche il decremento del posto a concorso corrispondente.
    In  presenza  di  una  o piu' borse di studio con tema di ricerca
vincolato,  o  finanziata  da  enti  esterni  la  attribuzione  delle
predette  borse  di studio e di quelle dell'ateneo ai vincitori viene
definita  dalla commissione giudicatrice (per esempio: la commissione
puo'  assegnare,  in  presenza  di  due borse complessive, di cui una
dell'ateneo  e  una  di  un ente esterno, al primo in graduatoria una
borsa finanziata da ente esterno e al secondo una borsa dell'ateneo).
    La  borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono  un  reddito  annuo  superiore  all'importo di Euro 13.000
lordi. La perdita del diritto alla borsa di studio decorre dal giorno
del  superamento del limite di reddito. L'importo annuale della borsa
di   studio   e'   di  Euro  10.561,54,  comprensivo  del  contributo
previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione  separata  e della quota annuale
assicurativa a carico del percettore della borsa.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi  di  soggiorno all'estero nella misura del 50% per un periodo
massimo  pari  alla  meta'  della  durata  del  corso di dottorato di
ricerca.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in  rate  mensili
posticipate.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.