Art. 6.

                         Prove di ammissione

    Le  prove  d'esame  sono  intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
    La  commissione  giudicatrice  dispone di un punteggio massimo di
100 punti per la valutazione dei titoli e delle prove concorsuali. Il
punteggio  massimo attribuito alla valutazione dei titoli e' indicato
nella scheda di ciascun corso di dottorato per l'esame di ammissione.
    L'idoneita'  al  concorso  si consegue con un punteggio minimo di
60/100.  Il  punteggio minimo per essere ammessi all'orale nonche' il
punteggio  di  ciascuna  prova  nel  caso  di  concorsi che prevedano
scritto e orale sara' stabilito dalla commissione giudicatrice.
    L'eventuale  prova  scritta  dovra'  essere  svolta  da  tutti  i
candidati,  di  norma  in  lingua  italiana.  Le  date delle prove di
ammissione  saranno  rese  pubbliche  con  almeno  quindici giorni di
anticipo attraverso una delle seguenti modalita':
      pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Ateneo consultabile
al                         seguente                        indirizzo:
http://www2.uniroma2.it/bollettinoateneo/indice
bollettinoufficialeateneo.shtml
      pubblicazione  sul  sito  internet dell'Universita' dedicato ai
dottorati    di    ricerca   disponibile   al   seguente   indirizzo:
http://www.uniroma2.it/dottorato/prove.htm
    Qualora  il  concorso  preveda  il  tema  e  il colloquio la data
prevista   per   quest'ultimo   sara'  comunicata  dalla  commissione
giudicatrice  ai  candidati  all'atto  dello  svolgimento della prova
scritta.  Non sono previsti termini di preavviso tra la prova scritta
e il colloquio.