Art. 8. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce di aventi diritto, prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati, purche' abbiano presentato nei termini la domanda di subentro, secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato potra' presentare domanda di iscrizione per un solo corso di dottorato. Il candidato che perfezioni la domanda di iscrizione non potra' piu' iscriversi ad altri corsi.