Art. 8.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei posti messi a
concorso.  In  corrispondenza di eventuali rinunce di aventi diritto,
prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno altrettanti candidati,
purche'  abbiano  presentato  nei  termini  la  domanda  di subentro,
secondo l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
potra'  presentare  domanda  di  iscrizione  per  un  solo  corso  di
dottorato.  Il  candidato che perfezioni la domanda di iscrizione non
potra' piu' iscriversi ad altri corsi.