Art. 13.

                        Norme di salvaguardia

    1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal presente bando
valgono,   sempreche'  applicabili,  le  disposizioni  contenute  nel
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 maggio 1957, n. 3, nel
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 maggio  1957, n. 686 e
successive  modificazioni ed integrazioni, nel decreto del Presidente
della   Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  nel  vigente  contratto
collettivo   nazionale   del  personale  con  qualifica  dirigenziale
dipendente  dalle  amministrazioni pubbliche, nel decreto legislativo
30 marzo  2001,  n. 165 e nel decreto del Presidente della Repubblica
24 settembre 2004, n. 272.
    2.  Il  presente  decreto verra' trasmesso al competente servizio
del  bilancio della Corte dei conti per la registrazione e pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale «Concorsi ed esami».
    3.  Dal  giorno  di  pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono  i  termini  per eventuali impugnative secondo la normativa
vigente.
      Roma, 6 novembre 2005
                                                    Todaro Marescotti
   Registrato  dal  servizio  di  bilancio  della  Corte dei conti al
n. 1414 dell'8 novembre 2005