Art. 3. Termini per il possesso dei requisiti e motivi di esclusione 1. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali. 2. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e verificare il possesso di tutti i requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso. 3. Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato. 4. Tutti i candidati vengono ammessi a partecipare alle prove concorsuali con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 5. Qualora le prove d'esame venissero precedute da un test di preselezione, di cui al successivo art. 7, l'amministrazione procedera' alla verifica della validita' dei requisiti prescritti solo dopo lo svolgimento del test preselettivo e limitatamente ai candidati che l'abbiano superato.