Art. 3.

    Termini per il possesso dei requisiti e motivi di esclusione

    1.  I  requisiti  prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza   del   termine  stabilito  dal  successivo  art. 4  per  la
presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.
    2.  E'  cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda
di  partecipazione,  valutare  e  verificare  il  possesso di tutti i
requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso.
    3.  Per  difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione puo'
disporre,   in   ogni   momento,   l'esclusione   dal   concorso  con
provvedimento motivato.
    4.  Tutti  i  candidati  vengono ammessi a partecipare alle prove
concorsuali  con  riserva  di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti.
    5.  Qualora  le  prove  d'esame venissero precedute da un test di
preselezione,   di   cui   al  successivo  art. 7,  l'amministrazione
procedera'  alla  verifica  della  validita' dei requisiti prescritti
solo  dopo  lo  svolgimento  del test preselettivo e limitatamente ai
candidati che l'abbiano superato.