Art. 8.

                       Prove scritte ed orali

    1.  La  prova  scritta  a contenuto teorico vertera' sui seguenti
argomenti:
      a) diritto costituzionale ed amministrativo;
      b) diritto privato;
      c) contabilita' pubblica e scienza delle finanze;
      d) economia politica e politica economica.
    2.  La  prima  prova scritta consistera' in un tema relativo alle
materie di cui al comma precedente.
    3.  La  seconda prova scritta, a contenuto pratico, sara' diretta
ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni
relative alle attribuzioni della Corte dei conti.
    4.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato in ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 24/30.
    5.  Il colloquio concorre alla valutazione della personalita' del
candidato   ed   ha   il   fine  di  accertare  la  conoscenza  delle
problematiche  della  pubblica  amministrazione in genere e di quelle
della  Corte  dei  conti  in particolare. Esso vertera' sulle materie
previste per le prove scritte e sulle seguenti:
      programmazione  economica  e  controllo  delle  aziende e delle
amministrazioni pubbliche;
      statistica economica;
      elementi di diritto processuale civile.
    6.  Nell'ambito  della  prova  orale,  al  fine  di  valutare  la
conoscenza,  da  parte  del  candidato,  della lingua straniera ad un
livello avanzato, e' prevista la lettura, la traduzione di testi e la
conversazione in una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle
indicate nel precedente art. 5.
    7.  Nel  corso  della  prova  orale  e',  altresi',  accertata la
conoscenza  a livello avanzato, dell'utilizzo del personal computer e
dei  software  applicativi  piu'  diffusi nonche' la conoscenza delle
problematiche   connesse  ad  una  corretta  utilizzazione  di  nuove
tecnologie informatiche in uso presso le pubbliche amministrazioni.
    8.  La  prova orale si intendera' superata se i candidati avranno
ottenuto la votazione di almeno 24/30.
    9.  La  votazione  complessiva  sara'  data  dalla somma dei voti
ottenuti nelle due prove scritte e nella prova orale.
    10.  Per  l'espletamento  delle  prove  scritte i concorrenti non
potranno   portare   con  se'  telefoni  cellulari,  palmari,  libri,
periodici,  giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo
ne'  potranno  portare  borse  o simili, contenenti pubblicazioni del
genere, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio
delle  prove  al  personale  di  sorveglianza, il quale provvedera' a
restituirli  al  termine  delle  stesse,  senza, assunzione di alcuna
responsabilita'.
    11.  I  candidati  potranno  consultare soltanto i dizionari ed i
testi  di  legge  non  commentati  e  autorizzati  dalla  commissione
esaminatrice.
    12.  Durante  lo svolgimento delle prove i candidati non potranno
comunicare  tra loro in alcun modo ne' utilizzare telefoni cellulari,
pena l'immediata espulsione dall'aula degli esami.
    13.  L'assenza  dalla  eventuale prova preselettiva e dalle altre
prove scritte comportera' l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia
la causa.
    14.  I  candidati  che,  in  possesso  dei requisiti previsti dal
bando,  a seguito della preselezione, saranno ammessi alle successive
prove   concorsuali,  saranno  informati  a  mezzo  raccomandata  con
ricevuta  di  ritorno, con almeno venti giorni di anticipo dal giorno
in cui dovranno sostenere le prove stesse.
    15.  Ai  candidati  ammessi  alla  prova  orale  sara', altresi',
comunicato  il voto riportato nelle due prove scritte nonche' la data
e il luogo di svolgimento del colloquio, almeno venti giorni prima di
quello in cui dovranno sostenerlo.