Art. 9. Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, sommando il punteggio riportato nelle prove scritte e nella prova orale, con l'indicazione della valutazione complessiva delle prove di esame conseguita da ciascun candidato. 2. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di riserva, precedenza e preferenza, gia' dichiarati in domanda, nella nomina dovranno far pervenire alla Corte dei conti - Ufficio accessi e mobilita' del personale - via Antonio Baiamonti, 25 - 00195 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i medesimi sono venuti a conoscenza mediante apposita comunicazione a pena di decadenza dal relativo beneficio, la documentazione in carta semplice. 3. Dai documenti predetti dovra' risultare il possesso dei titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 4. A parita' di punteggio saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche. 5. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sara' approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. 6. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 7. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto all'amministrazione per eventuali errori od omissioni. 8. La data di pubblicazione di detto avviso costituira' il termine di decorrenza per eventuali impugnative.