Art. 9.

Titoli  di  precedenza  e/o  preferenza,  formazione,  approvazione e
                   pubblicazione della graduatoria

    1.  Espletate  le prove del concorso, la Commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sommando il punteggio riportato nelle
prove   scritte   e   nella  prova  orale,  con  l'indicazione  della
valutazione  complessiva  delle  prove di esame conseguita da ciascun
candidato.
    2.  I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova  orale  e che
intendano  far  valere  i titoli di riserva, precedenza e preferenza,
gia'  dichiarati in domanda, nella nomina dovranno far pervenire alla
Corte  dei  conti  -  Ufficio accessi e mobilita' del personale - via
Antonio  Baiamonti,  25  - 00195 Roma, entro il termine perentorio di
giorni  quindici,  decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i
medesimi  sono  venuti a conoscenza mediante apposita comunicazione a
pena  di decadenza dal relativo beneficio, la documentazione in carta
semplice.
    3. Dai documenti predetti dovra' risultare il possesso dei titoli
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
    4.  A  parita'  di  punteggio  saranno  applicate  le  preferenze
previste  dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche.
    5.  Con  apposito  provvedimento, riconosciuta la regolarita' del
procedimento,  sara'  approvata  la  graduatoria  finale  e  verranno
dichiarati    i    vincitori    del    concorso,   sotto   condizione
dell'accertamento   del   possesso   dei   requisiti  prescritti  per
l'ammissione all'impiego.
    6. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
    7.  Dalla  data  di  pubblicazione  di detto avviso decorrera' il
termine   di   quindici   giorni   per   presentare  reclamo  scritto
all'amministrazione per eventuali errori od omissioni.
    8.  La  data  di  pubblicazione  di  detto  avviso costituira' il
termine di decorrenza per eventuali impugnative.