Art. 4. Irricevibilita' delle domande e cause di esclusione dal concorso 1. Non sono prese in considerazione: a) le domande non redatte conformemente allo schema allegato al presente bando, come da art. 3, comma 1; b) le domande non inviate secondo le modalita' di cui all'art. 3 comma 2 del presente bando; c) le domande che non siano firmate dal candidato in maniera autografa e in originale e che non contengano tutte le indicazioni di cui al presente decreto circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso; d) le domande che presentino correzioni o abrasioni; e) le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo la scadenza del termine stabilito dal presente bando; f) le domande spedite entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e pervenute oltre il termine di venti giorni dalla scadenza fissata nel presente bando. 2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso di uno o piu' tra i requisiti indicati all'art. 2 del presente bando. 3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione al concorso stesso alla data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di partecipazione nonche' la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente provvedimento. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata all'interessato con provvedimento motivato.