Art. 5. Commissione esaminatrice Con successivo decreto del direttore generale della Direzione generale per la gestione delle risorse umane, in armonia con quanto disposto dall'art. 35, lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sara' nominata la commissione esaminatrice, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilita' previste dalla normativa vigente, che sara' cosi' formata: da un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso scelti tra funzionari dell'amministrazione, docenti ed estranei alla medesima; le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario appartenente all'area funzionale C. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da un componente esperto nella lingua straniera prescelta oggetto del concorso e da un componente esperto di informatica.