Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    Con  successivo  decreto  del  direttore generale della Direzione
generale  per  la gestione delle risorse umane, in armonia con quanto
disposto  dall'art. 35,  lettera  e) del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, sara' nominata la commissione esaminatrice, garantendo
il  rispetto  delle  situazioni  di  incompatibilita'  previste dalla
normativa  vigente,  che  sara'  cosi'  formata: da un consigliere di
Stato  o  da  un  magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente
qualifica  o  da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di
presidente,  e  da  due  esperti  di provata competenza nelle materie
oggetto  del  concorso  scelti  tra  funzionari dell'Amministrazione,
docenti  ed estranei alla medesima; le funzioni di segretario saranno
svolte da un funzionario appartenente all'area funzionale C.
    La   commissione   esaminatrice   puo'  essere  integrata  da  un
componente  esperto  nella  lingua  straniera  prescelta  oggetto del
concorso e da un componente esperto di informatica.