Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale con anno integrativo. Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, e' richiesta la dichiarazione di equipollenza; b) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; c) appartenenza ad una delle seguenti categorie di soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68: 1) persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanita' sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita'; 2) persone invalide del lavoro con un grado di invalidita' superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; 3) persone non vedenti (coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione) o sordomute (coloro che sono colpiti dalla sordita' dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata), di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; 4) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; d) iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999; e) godimento dei diritti politici; f) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione sottoporra' a visita medica di controllo i vincitori di concorso, da parte del medico competente dell'Universita'; g) di essere in posizione regolare nei conforonti dell'obbligo di leva; h) non aver riportato condanne penali ne' avere procedimenti penali pendenti, ovvero le indicazioni delle condanne riportate, alla data di sentenza dell'Autorita' giudiziaria che l'ha emessa (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale). Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno possedere, ai fini della partecipazione alla selezione, i seguenti requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 3) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, puo' essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con motivato decreto del direttore amministrativo e notificata all'interessato.