Art. 8. Borse di studio L'importo annuale delle borse di studio ammonta a Euro: 10.561,54 (salvo successive modifiche normative), assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. Le borse sono confermate con il passaggio dei dottorandi all'anno successivo, salvo motivata delibera contraria del collegio dei docenti. Il pagamento delle borse di studio viene effettuato attraverso rate bimestrali posticipate. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio o forme di sussidio a carico del bilancio universitario e/o dello Stato, fatta eccezione per quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando. L'importo delle borse di studio e' aumentato, per eventuali periodi di soggiorno all'estero, nella misura del 50%.