Art. 6.
 Comunicazioni ai candidati e candidate ammessi alle prove selettive
    I  candidati  e  le candidate che abbiano risposto esattamente ad
almeno  70  quesiti saranno ammessi a sostenere le prove ulteriori di
cui  al  successivo art. 7, nel numero massimo di 100 unita', secondo
l'ordine della relativa graduatoria.
    Nel  solo  caso  di parita' di punteggio, per la formazione della
graduatoria della preselezione i candidati e le candidate riceveranno
l'invito  a  presentare  i  titoli  di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, gia' indicati
nella  domanda di ammissione, entro il termine perentorio di quindici
giorni, secondo le modalita' di cui al successivo art. 9.