Art. 10. Corso di aggiornamento e formazione professionale I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 9 saranno ammessi, nel limite dei posti messi a concorso e secondo l'ordine della graduatoria stessa, al corso di aggiornamento e di formazione professionale che si terra' presso le sedi, con le modalita' e la durata che saranno stabilite dall'Amministrazione. Gli interessati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e del codice fiscale. Il personale ammesso a frequentare il corso e' cancellato dal ruolo di appartenenza ed assume la qualita' di allievo Sergente perdendo il grado posseduto e sara' soggetto alle norme previste dal «regolamento interno della Scuola Sottufficiali dell'Esercito». Gli ammessi al corso di aggiornamento e formazione professionale che non si dovessero presentare presso l'Ente indicato nella comunicazione di convocazione nel termine fissato dalla Direzione Generale, saranno considerati rinunciatari e sostituiti, entro i primi ventuno giorni di corso, con altri candidati idonei che seguono nella graduatoria di merito. La mancata presentazione dovra' essere formalizzata immediatamente alla Direzione Generale (via FAX al n. 0647353530) con apposita dichiarazione dell'interessato. La Direzione Generale potra' comunque autorizzare, per gravi e motivati impedimenti, preventivamente comunicati dal Comando dell'Ente o Reparto di appartenenza, gli aspiranti a differire la presentazione fino al ventunesimo giorno dalla data di inizio del corso. Per essere immessi nel ruolo dei Sergenti gli allievi dovranno aver superato gli esami della fase basica e della fase di specializzazione. In particolare, gli esami finali della fase basica comprendono anche le prove di efficienza fisica e la valutazione in attitudine militare. Il non superamento di tutte le prove di efficienza fisica e/o la valutazione insufficiente di attitudine militare, anche in presenza della sufficienza nelle materie di esame, determinano il mancato superamento degli esami relativi a tale fase. La votazione finale del corso di aggiornamento e formazione professionale e' determinata dal punteggio in centesimi conseguito dai frequentatori quale media aritmetica del voto dell'esame al termine della fase basica e del voto dell'esame al termine della fase di specializzazione. Qualora l'allievo Sergente dovesse perdere detta qualita' o non dovesse superare gli esami relativi alla fase basica ed alla fase di specializzazione non sara' immesso nel ruolo dei Sergenti in servizio permanente dell'Esercito Italiano e verra' reintegrato nel grado precedentemente rivestito ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge ed il tempo trascorso presso la scuola sara' computato nell'anzianita' di grado. Il termine del corso di aggiornamento e formazione professionale, ferma restando la durata della fase basica e della fase di specializzazione, e' stabilito dallo Stato Maggiore Esercito.