Art. 10.

          Corso di aggiornamento e formazione professionale

    I  concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di
cui  al precedente art. 9 saranno ammessi, nel limite dei posti messi
a  concorso  e secondo l'ordine della graduatoria stessa, al corso di
aggiornamento  e  di formazione professionale che si terra' presso le
sedi,   con   le   modalita'   e  la  durata  che  saranno  stabilite
dall'Amministrazione.
    Gli  interessati  dovranno presentarsi muniti di valido documento
di riconoscimento e del codice fiscale.
    Il  personale  ammesso  a  frequentare il corso e' cancellato dal
ruolo  di  appartenenza  ed  assume  la  qualita' di allievo Sergente
perdendo  il grado posseduto e sara' soggetto alle norme previste dal
«regolamento interno della Scuola Sottufficiali dell'Esercito».
    Gli  ammessi al corso di aggiornamento e formazione professionale
che   non  si  dovessero  presentare  presso  l'Ente  indicato  nella
comunicazione  di  convocazione  nel  termine fissato dalla Direzione
Generale,  saranno  considerati  rinunciatari  e  sostituiti, entro i
primi ventuno giorni di corso, con altri candidati idonei che seguono
nella  graduatoria  di merito. La mancata presentazione dovra' essere
formalizzata  immediatamente  alla  Direzione  Generale  (via  FAX al
n. 0647353530) con apposita dichiarazione dell'interessato.
    La  Direzione  Generale  potra' comunque autorizzare, per gravi e
motivati   impedimenti,   preventivamente   comunicati   dal  Comando
dell'Ente  o  Reparto  di  appartenenza, gli aspiranti a differire la
presentazione  fino  al  ventunesimo  giorno dalla data di inizio del
corso.
    Per  essere  immessi  nel ruolo dei Sergenti gli allievi dovranno
aver   superato   gli  esami  della  fase  basica  e  della  fase  di
specializzazione.
    In  particolare,  gli  esami finali della fase basica comprendono
anche  le  prove  di efficienza fisica e la valutazione in attitudine
militare.  Il  non superamento di tutte le prove di efficienza fisica
e/o  la  valutazione  insufficiente  di attitudine militare, anche in
presenza  della  sufficienza  nelle  materie di esame, determinano il
mancato superamento degli esami relativi a tale fase.
    La  votazione  finale  del  corso  di  aggiornamento e formazione
professionale  e'  determinata  dal punteggio in centesimi conseguito
dai  frequentatori  quale  media  aritmetica  del  voto dell'esame al
termine della fase basica e del voto dell'esame al termine della fase
di specializzazione.
    Qualora  l'allievo  Sergente dovesse perdere detta qualita' o non
dovesse  superare gli esami relativi alla fase basica ed alla fase di
specializzazione non sara' immesso nel ruolo dei Sergenti in servizio
permanente  dell'Esercito  Italiano  e  verra'  reintegrato nel grado
precedentemente  rivestito  ferme  restando  le  dotazioni  organiche
stabilite  dalla  legge  ed il tempo trascorso presso la scuola sara'
computato nell'anzianita' di grado.
    Il termine del corso di aggiornamento e formazione professionale,
ferma   restando  la  durata  della  fase  basica  e  della  fase  di
specializzazione, e' stabilito dallo Stato Maggiore Esercito.