Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    La Commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo provvedimento del Direttore Generale o di autorita' da lui
delegata, sara' composta da:
      - un  Ufficiale  Superiore  di grado non inferiore a Colonnello
ovvero un Dirigente equiparato, presidente;
      - due Ufficiali Superiori, membri;
      - un   funzionario   amministrativo   appartenente   all'ottava
qualifica funzionale ovvero un Ufficiale Superiore, membro;
      - un Ufficiale Inferiore, membro;
      - un    Ufficiale    Inferiore    ovvero    un    collaboratore
amministrativo, segretario.
    La Commissione esaminatrice avra' il compito di:
      a) stabilire  preventivamente  i  criteri  e  le  modalita'  di
valutazione della prova concorsuale;
      b) definire  il  questionario  della  prova  d'esame, anche con
l'eventuale ausilio di ditta privata;
      c) curare lo svolgimento della prova d'esame;
      d) valutare la prova d'esame ed i titoli dei candidati;
      e) formare  la  graduatoria  definitiva  di merito degli idonei
sulla base della valutazione dei titoli e della prova scritta;
      f) redigere   l'elenco  dei  candidati  giudicati  «idonei  non
vincitori  »,  «non  idonei»  e  quello  degli  «assenti  alla  prova
scritta».
    La  Commissione,  in  relazione  a particolari esigenze operative
determinate  dallo  Stato  Maggiore di Forza Armata potra' operare in
Italia   e/o   all'estero  nei  modi  e  nei  tempi  stabiliti  dalla
Commissione   stessa,  avvalendosi  anche  dell'ausilio  di  appositi
comitati nominati dalla Direzione Generale per il Personale Militare.