Art. 6. Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con successivo provvedimento del Direttore Generale o di autorita' da lui delegata, sara' composta da: - un Ufficiale Superiore di grado non inferiore a Colonnello ovvero un Dirigente equiparato, presidente; - due Ufficiali Superiori, membri; - un funzionario amministrativo appartenente all'ottava qualifica funzionale ovvero un Ufficiale Superiore, membro; - un Ufficiale Inferiore, membro; - un Ufficiale Inferiore ovvero un collaboratore amministrativo, segretario. La Commissione esaminatrice avra' il compito di: a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione della prova concorsuale; b) definire il questionario della prova d'esame, anche con l'eventuale ausilio di ditta privata; c) curare lo svolgimento della prova d'esame; d) valutare la prova d'esame ed i titoli dei candidati; e) formare la graduatoria definitiva di merito degli idonei sulla base della valutazione dei titoli e della prova scritta; f) redigere l'elenco dei candidati giudicati «idonei non vincitori », «non idonei» e quello degli «assenti alla prova scritta». La Commissione, in relazione a particolari esigenze operative determinate dallo Stato Maggiore di Forza Armata potra' operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei tempi stabiliti dalla Commissione stessa, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi comitati nominati dalla Direzione Generale per il Personale Militare.