Art. 7.

                           Borse di studio

    Le quattro borse di studio saranno attribuite ai candidati idonei
secondo  l'ordine  della graduatoria di merito, fino alla concorrenza
del  numero  di borse di cui la Scuola dispone. Il numero delle borse
potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti aggiuntivi.
    In  caso  di pari merito, prevale la valutazione della situazione
economica  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
    L'importo  annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 (al
lordo  degli  oneri previdenziali a carico del dottorando). L'importo
della  borsa  e'  maggiorato del 50% nel caso di periodi di soggiorno
all'estero per motivate ragioni di studio.
    La  borsa  di  studio  e' erogata agli aventi diritto in rate con
scadenza  mensile;  qualora  il  dottorando  rinunci  a proseguire il
corso,  perde  il  diritto a percepire la borsa dal mese successivo a
quello di manifestazione della rinuncia.
    Chi  ha  gia'  usufruito di una borsa di dottorato in Universita'
italiane non puo' usufruirne una seconda volta.
    Durante  lo  svolgimento  dei  corsi,  programmati  in  linea  di
principio  per  i  mesi  di marzo-giugno  e  di settembre-dicembre di
ciascun  anno,  i  dottorandi hanno l'obbligo di residenza a Siena. A
tal  fine,  ai  dottorandi,  sia  borsisti  che  non  borsisti, sara'
garantita l'ospitalita' in sede.