Art. 4. Esclusione dalla selezione Non sono prese in considerazione e comportano pertanto l'esclusione dalla selezione: a) le domande non redatte sull'apposito modulo o sulla fotocopia di questo; b) le domande non spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed in originale; d) le domande redatte a matita o in un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto; e) le domande prive dell'allegato curriculum; f) le domande spedite oltre il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale; g) le domande pervenute oltre il termine di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale; h) le domande dalle quali non risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero non abbiano allegato il curriculum, possono integrare le rispettive domande di partecipazione alla selezione. Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano spedite entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e pervengano entro il termine di sessanta giorni dalla medesima data.