Art. 4.

                     Esclusione dalla selezione

    Non   sono   prese   in   considerazione  e  comportano  pertanto
l'esclusione dalla selezione:
      a) le   domande   non  redatte  sull'apposito  modulo  o  sulla
fotocopia di questo;
      b) le domande non spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento;
      c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed
in originale;
      d) le  domande  redatte  a  matita o in un qualsiasi altro modo
diverso da quello prescritto;
      e) le domande prive dell'allegato curriculum;
      f) le  domande  spedite  oltre  il termine di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale;
      g) le domande pervenute oltre il termine di sessanta giorni che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale;
      h) le domande dalle quali non risulti il possesso dei requisiti
di cui all'art. 2 del presente avviso.
    I  candidati  che  si avvedessero di aver omesso, totalmente o in
modo  parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero
non  abbiano  allegato il curriculum, possono integrare le rispettive
domande  di  partecipazione  alla selezione. Le predette integrazioni
sono  prese in considerazione soltanto qualora siano spedite entro il
termine  di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data
di  pubblicazione  del  presente  avviso  nella  Gazzetta Ufficiale e
pervengano entro il termine di sessanta giorni dalla medesima data.