Art. 4. Esclusioni Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati la cui domanda: a) sia stata presentata o fatta pervenire oltre il termine stabilito dal presente bando; b) sia priva della firma del candidato; c) sia priva della denominazione del corso di dottorato cui si intende partecipare. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sara' comunicata l'esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino all'approvazione delle graduatorie, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il rettore dispone, con decreto motivato, la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso secondo le modalita' di cui al precedente comma. Parimenti sara' disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso.