Art. 6.

    Commissione giudicatrice per l'accesso e relativa graduatoria

    Il  rettore  nomina  la  commissione  giudicatrice  in  base alla
normativa vigente.
    Essa   e'  composta  da  tre  membri,  scelti  tra  professori  e
ricercatori   universitari   di   ruolo,   appartenenti   ai  settori
disciplinari  di  cui  all'Area  12 - Scienze giuridiche, cui possono
essere  aggregati,  anche  in  qualita'  di esperti, non piu' di due,
italiani o stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca.
    Al  termine  delle  prove  d'esame,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  per l'ammissione al corso e per il
conferimento delle borse di studio.
    Il  candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato
tra  gli  ammessi  al  corso  decade  qualora  non esprima la propria
accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del
concorso.  In  tal caso gli subentra altro candidato secondo l'ordine
della graduatoria.
    In   caso  di  rinuncia  degli  aventi  diritto,  espressa  prima
dell'inizio  delle  attivita' didattiche, subentra un altro candidato
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.