Art. 6. Commissione giudicatrice per l'accesso e relativa graduatoria Il rettore nomina la commissione giudicatrice in base alla normativa vigente. Essa e' composta da tre membri, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, appartenenti ai settori disciplinari di cui all'Area 12 - Scienze giuridiche, cui possono essere aggregati, anche in qualita' di esperti, non piu' di due, italiani o stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Al termine delle prove d'esame, la commissione compila la graduatoria generale di merito per l'ammissione al corso e per il conferimento delle borse di studio. Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra gli ammessi al corso decade qualora non esprima la propria accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso gli subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In caso di rinuncia degli aventi diritto, espressa prima dell'inizio delle attivita' didattiche, subentra un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.