Art. 2.
                  Requisiti generali di ammissione
    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza  italiana  o  di  uno Stato membro della Unione
europea;
      b) eta' non inferiore agli anni 18;
      c) diploma di scuola superiore di secondo grado;
      d) il   titolo  di  studio  conseguito  all'estero  deve  avere
ottenuto,  entro  la  data  di  scadenza  del  termine  utile  per la
presentazione   delle  domande  di  partecipazione  al  concorso,  la
necessaria   equipollenza   ai   diplomi  italiani  rilasciata  dalle
competenti autorita'.
      e) idoneita'  fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla vigente normativa.
      f) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
      g) godimento dei diritti civili e politici.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo e coloro che siano stati destituiti
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un  impiego  statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I  cittadini di Stati membri dell'Unione europea devono possedere
i seguenti requisiti:
      a) godere   dei  diritti  civili  e  politici  dello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
      b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
      c) essere   in   possesso,   ad  eccezione  della  cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
    I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
    L'Amministrazione  puo'  disporre  in  ogni  momento, con decreto
motivato  del  Direttore amministrativo, l'esclusione per difetto dei
requisiti prescritti.