Art. 2. Requisiti di partecipazione Possono partecipare al concorso indetto all'art. 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; b) idoneita' fisica all'impiego da accertarsi da parte di istituzioni sanitarie pubbliche; c) diploma di scuola media superiore, conseguito con una votazione minima di 42/60 o equivalente, che consenta l'iscrizione alle facolta' universitarie; il titolo estero sara' accettato se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorita' italiana, dalla quale risulti a quale diploma italiano corrisponde ed a quale votazione; I requisiti per l'ammissione di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti all'atto della nomina in ruolo; i requisiti di cui alla lettera c) deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. Ai cittadini di Stati esteri membri dell'Unione europea e' richiesto il godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza ed un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Non possono essere ammessi al concorso coloro che: siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati senza preavviso per aver conseguito l'impiego pubblico mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti; abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Per difetto dei suddetti requisiti, l'Ente puo' disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato. Dell'esclusione sara' data comunicazione all'interessato.