Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    Possono  partecipare  al  concorso  indetto all'art. 1 coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza  italiana  o  di altro Stato membro dell'Unione
europea.  Sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
      b) idoneita'  fisica  all'impiego  da  accertarsi  da  parte di
istituzioni sanitarie pubbliche;
      c) diploma  di  scuola  media  superiore,  conseguito  con  una
votazione  minima  di  42/60 o equivalente, che consenta l'iscrizione
alle  facolta'  universitarie;  il  titolo  estero sara' accettato se
corredato  di  una  dichiarazione  di  equipollenza  rilasciata dalla
competente  autorita'  italiana,  dalla quale risulti a quale diploma
italiano corrisponde ed a quale votazione;
    I  requisiti  per l'ammissione di cui alle lettere a) e b) devono
essere  posseduti  all'atto della nomina in ruolo; i requisiti di cui
alla  lettera  c)  deve  essere  posseduto  alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande.
    Ai  cittadini  di  Stati  esteri  membri  dell'Unione  europea e'
richiesto   il   godimento   dei  diritti  politici  nello  Stato  di
appartenenza ed un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
      siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
      siano  stati  destituiti  o  dispensati dall'impiego presso una
pubblica  amministrazione  ovvero  siano  stati dichiarati decaduti o
licenziati  senza  preavviso  per  aver conseguito l'impiego pubblico
mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti;
      abbiano  riportato  condanne  penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
    Tutti  i  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva di
accertamento  del  possesso  dei requisiti di ammissione. Per difetto
dei  suddetti  requisiti, l'Ente puo' disporre, in qualsiasi momento,
l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato. Dell'esclusione
sara' data comunicazione all'interessato.