Art. 7. Graduatoria Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati che abbiano superato il colloquio con esito positivo, l'Ente provvedera' d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso, connessi alle precedenze e/o preferenze indicati dagli stessi. La graduatoria di merito, formulata dalla relativa commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, di cui all'art. 5 del presente bando, conseguita da ciascun candidato, sara' successivamente riformulata tenendo conto dei titoli di precedenza e/o preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, integrato dal decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, nonche' dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, tenendo presente che se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali, due o piu' candidati si classificheranno nella stessa posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998. La graduatoria del concorso sara' approvata con provvedimento del direttore generale dell'Ente, sotto condizione del possesso dei requisiti per l'assunzione all'impiego, e sara' pubblicata sul sito Internet dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile: www.enac-italia.it. Di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera', altresi', il termine per le eventuali impugnative. Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili. L'Ente potra' fare ricorso alla graduatoria finale per un periodo di due anni dalla data della sua approvazione, a condizione che vi siano posti disponibili nel ruolo.