Art. 12. Assunzione concorrenti idonei L'ENEA, nel caso che i posti messi a concorso restino vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori si riserva la facolta', secondo il proprio insindacabile apprezzamento, di coprirli con altri concorrenti idonei secondo l'ordine delle graduatorie entro il termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cui al precedente art. 7, ultimo comma. Resta ferma la facolta' da parte dell'Ente di utilizzare le graduatorie medesime per la copertura di ulteriori posizioni di lavoro congruenti con quelle messe a concorso.