Art. 7. Formazione della graduatoria - Titoli di precedenza o preferenza La Commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito per ciascuna posizione secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito dai candidati nella valutazione dei titoli e nell'esame-colloquio. A parita' di merito e di titoli, giusto il disposto delle vigenti normative di legge, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'. I candidati in possesso alla data di scadenza stabilita per l'inoltro delle domande, di eventuali titoli di riserva, precedenza o preferenza stabiliti per le assunzioni da disposizioni di legge vigenti vincolanti per l'Ente, dovranno comprovare il possesso dei predetti titoli all'atto dell'esame colloquio mediante idonea certificazione, redatta nelle forme di legge; dovranno altresi' specificare per iscritto le disposizioni da cui discende il diritto per l'applicazione dei relativi benefici. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie definitive formate sulla base del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, nell'esame colloquio e tenuto conto dei titoli di cui al precedente comma. Le graduatorie di merito, unitamente a quelle definitive del concorso, saranno approvate dal direttore generale dell'ENEA riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso ivi compreso l'accertamento dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'assunzione. Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul notiziario dell'ENEA «Energia e Innovazione»; di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione delle predette graduatorie decorre il termine per eventuali impugnative.