Art. 7.
  Formazione della graduatoria - Titoli di precedenza o preferenza
    La Commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito per
ciascuna   posizione   secondo   l'ordine   derivante  dal  punteggio
complessivo  conseguito  dai candidati nella valutazione dei titoli e
nell'esame-colloquio.
    A parita' di merito e di titoli, giusto il disposto delle vigenti
normative di legge, la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.
    I  candidati  in  possesso  alla  data  di scadenza stabilita per
l'inoltro delle domande, di eventuali titoli di riserva, precedenza o
preferenza  stabiliti  per  le  assunzioni  da  disposizioni di legge
vigenti  vincolanti  per  l'Ente, dovranno comprovare il possesso dei
predetti   titoli   all'atto  dell'esame  colloquio  mediante  idonea
certificazione,  redatta  nelle  forme  di  legge;  dovranno altresi'
specificare  per  iscritto le disposizioni da cui discende il diritto
per l'applicazione dei relativi benefici.
    Saranno    dichiarati    vincitori,    nei   limiti   dei   posti
complessivamente  messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati
nelle   graduatorie  definitive  formate  sulla  base  del  punteggio
riportato nella valutazione dei titoli, nell'esame colloquio e tenuto
conto dei titoli di cui al precedente comma.
    Le  graduatorie  di  merito,  unitamente  a quelle definitive del
concorso,   saranno   approvate   dal  direttore  generale  dell'ENEA
riconosciuta   la  regolarita'  del  procedimento  del  concorso  ivi
compreso    l'accertamento    dei   requisiti   prescritti   per   la
partecipazione al concorso e per l'assunzione.
    Le  graduatorie  definitive  saranno  pubblicate  sul  notiziario
dell'ENEA  «Energia e Innovazione»; di tale pubblicazione verra' data
notizia  mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale  «Concorsi  ed  esami».  Dalla  data  di pubblicazione delle
predette graduatorie decorre il termine per eventuali impugnative.