Art. 4.

                       Esclusione dal concorso

    1.  L'ammissione al concorso avviene con la piu' ampia riserva di
accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
    2.  Sono  esclusi  dal concorso i candidati che hanno presentato,
spedito ovvero trasmesso la domanda di ammissione al concorso:
      oltre  il  termine  perentorio stabilito dal precedente art. 3.
L'esclusione  dal  concorso  e'  disposta  anche  nei  confronti  dei
candidati le cui domande, anche se spedite in tempo utile, pervengono
oltre il trentesimo giorno successivo al predetto termine perentorio,
non  assumendo la Consob alcuna responsabilita' per eventuali ritardi
o disguidi postali;
      - priva della sottoscrizione autografa;
      - incompleta o illeggibile in parti essenziali;
      - tramite telex o telegramma;
      - tramite  fax  ad  un numero di fax che, anche se appartenente
alla  Consob,  sia  diverso  da  quello  indicato allo stesso art. 3,
comma 5;
      - priva  del provvedimento attestante l'equipollenza dei titoli
di studio esteri nei casi previsti.
    3.  Sono  altresi'  esclusi  dal concorso i candidati che abbiano
presentato  domande  dalle  quali  non risulti il possesso di tutti i
requisiti di ammissione al concorso.
    4.  L'esclusione  dal  concorso  e' disposta dal presidente della
Consob con provvedimento motivato.
    5.   La   Consob   comunica  per  iscritto  agli  interessati  il
provvedimento di esclusione al recapito indicato nella domanda.