Art. 8.

         Requisiti per l'assunzione - Immissione in servizio

    1. Possono accedere all'impiego presso la Consob i candidati che:
      siano in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2;
      non  si  trovino in una delle situazioni indicate al precedente
art. 2, comma 4.
    2.  I  vincitori  del  concorso sono nominati coadiutori in prova
nella  carriera operativa del personale di ruolo della Consob, per la
durata  di  sei  mesi  e  con  diritto al trattamento economico della
qualifica,  e assegnati alla sede di Roma. Il rapporto di impiego del
personale  in possesso della cittadinanza di Stato membro dell'Unione
europea   diverso   dall'Italia   e'  regolato  tenendo  conto  delle
limitazioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri n. 174/1994.
    3.  L'accettazione della nomina in prova non puo' essere in alcun
modo condizionata.
    4.  In  seguito  al  conferimento  della  nomina  in  prova,  gli
interessati  devono presentarsi, entro il termine indicato, presso la
sede  di Roma. Eventuali proroghe di detto termine sono concesse solo
per   giustificati,  documentati  motivi,  purche'  non  superiori  a
sessanta giorni.
    5.  I  candidati  che  hanno  conseguito la nomina e non assumono
servizio  senza giustificato motivo entro il prescritto termine, sono
dichiarati   decaduti   dalla  nomina  come  previsto  dalle  vigenti
disposizioni del regolamento del personale della Consob.
    6. Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina
in  ruolo, previo giudizio favorevole della Commissione nazionale per
le societa' e la borsa.
    7.  In  caso  di  giudizio  sfavorevole, il periodo di prova puo'
essere  prorogato  di  altri  sei  mesi, al termine dei quali, ove il
giudizio  sia  ancora  sfavorevole,  e' dichiarata la risoluzione del
rapporto    di   impiego,   con   diritto   all'indennita'   prevista
dall'art. 16,  comma  3,  della  II parte  del citato regolamento del
personale della Consob.