Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana; 2) eta' non inferiore agli anni diciotto; 3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente; 5) idoneita' fisica all'impiego; 6) avere ottemperato alla normativa in materia di reclutamento militare; 7) titolo di studio minimo della scuola dell'obbligo. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi ha conseguito la licenza elementare anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962; 8) non essere stato destituito, dispensato, licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione stabilita nel presente bando. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione puo' disporre, con decreto del direttore amministrativo motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.